STATUTE
Name - Registered office - Purpose - Duration
Articolo 1
È costituita l'Associazione Civile "ASSOCIAZIONE GIOIELLO CONTEPORANEO". L'Associazione è apolitica, libera, senza scopo di lucro, con durata a tempo indeterminato.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Trieste.
Potranno essere aperte altre sedi sia in Italia che all'estero.
Articolo 3 - Scopo
Motivazioni generali dell'Associazione sono creare un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e unitario. Non persegue finalità di lucro.
In generale l'Associazione opera nei settori: promozione della cultura e dell'arte; promozione dello scambio di manufatti; formazione; istruzione; ricerca; tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico: organizzazione del lavoro. L'Associazione opera in maniera prevalente nel settore dell'oreficeria.
In particolare l'Associazione ha lo scopo di:
- promuovere la cultura del gioiello d'arte contemporaneo;
- divulgare pubblicazioni atte a diffondere e pubblicizzare il gioiello d'arte;
- promuovere studi e ricerche con riferimento all'attività di produzione del gioiello d'arte contemporaneo e sua tipizzazione;
- rafforzare i contatti interpersonali dei soci e non soci, mettendo in relazione le persone interessate al settore;
- istruire le persone, soprattutto i giovani, orientati alla disciplina tramite corsi di breve o lunga durata;
- proporre normative atte ad armonizzare le leggi che governano il settore in Europa;
- raccogliere informazioni tramite censimento e ricerca delle attività legate al settore (artisti orafi, gallerie, musei, scuole, ecc.);
- promuovere anche commercialmente i soci e le loro produzioni.
L'Associazione sviluppa la sua attività attraverso:
- mostre, fiere ed eventi culturali in sedi istituzionali e private, in Italia e all'estero;
- symposium, conferenze, convegni, tavole rotonde in Italia e all'estero;
- biennali/triennali di oreficeria contemporanea a livello nazionale ed internazionale;
- formazione attraverso corsi di breve e di lunga durata presso sedi istituzionali e private;
- collaborazione con scuole pubbliche o private italiane e straniere;
- promozione e registrazione di marchi e brevetti;
- contatti con le istituzioni pubbliche e private;
- creazione di ambasciate del gioiello d'arte, in forma di mostre permanenti in istituzioni pubbliche o private, sia in Italia che all'estero;
- scambi culturali e gemellaggi con associazioni di natura simile;
- pubblicazioni (newsletter, quartini, cataloghi, ecc.) in forma cartacea o digitale o con nuove tecnologie;
- creazione di siti web e quindi di un archivio digitale in Internet;
- promozione dei manufatti;
- costituzione di una biblioteca dell'oreficeria;
- apertura sedi di laboratori, aperti liberamente ai soci.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dai versamenti effettuati dagli associati;
- da ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche e giuridiche;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
L'assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonché la quota associativa annuale.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.
E' comunque facoltà degl i aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili n rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione n in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, n per successione a titolo particolare n per successione a titolo universale.
Articolo 5 - Soci
I soci, sia persone fisiche che giuridiche che enti, aderenti alla Associazione si distinguono in:
- fondatori;
- ordinari;
- benemeriti.
L'adesione all'Associazione a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci hanno tutti uguali diritti a qualsiasi categoria essi appartengano.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e comunque per la persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche e/o enti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo ovvero che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'Associazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in quals iasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.
La qualità di socio si perde altres“, su delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento per due annualità consecutive della quota associativa annuale.
Ogni associato riceve dall'Associazione, almeno una volta l'anno, una comunicazione sulle attività svolte dalla Associazione. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività della Associazione, di controllare il bilancio e di richiedere copia del resoconto dell'assemblea annuale.
Articolo 6 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Articolo 7 - Assemblea nazionale
L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile ovvero entro il mese di giugno di ogni anno, qualora particolari circostanze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota di ingresso alla Associazione e sulla quota associativa annuale;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria delibera su:
- modifiche al presente statuto;
- sciogl imento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dal Collegio dei Revisori, se nominato.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da affiggersi all'Albo della Associazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.
La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.
L'assemblea ordinaria valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci prese nti o rappresentati all'adunanza.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera qualunque sia l'oggetto da trattare con il voto favorevole della metà pi uno dei soci aventi diritto al voto.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.
Ogni socio può ricevere un massimo di 2 (due) deleghe.
L'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea.
La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.
Il Segretario può essere un non socio.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale redatto da un Notaio.
Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in pi luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Articolo 8 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri - compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere - eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o pi consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto ed il Collegio dei Revisori dei Conti deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comu nque avere luogo qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.
La convocazione fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente che dia prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere pi anziano di età.
Il Consiglio Direttivo regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in pi luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle condizioni ante previste per l'assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo investito dei pi ampi poteri per la gestion e della Associazione e, specificatamente, il Consiglio deve:
a) organizzare le iniziative dell'associazione in genere;
b) determinare la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto previsto dal regolamento, e da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
c) approvare i nuovi associati, mominare i soci benemeriti, esaminare le proposte di nuove iniziative da parte degli associati;
d) predisporre il regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da proporre all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
e) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.
Articolo 9 - Presidente
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Presidente convoca l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 10 - Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.
Articolo 11 - Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
Articolo 12 - Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
Articolo 13 - Tesoriere
Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 14 - Collegio Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), sempre rieleggibili.
L'incarico di Revisore dei Conti incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
Articolo 15 - Cariche
Possono cumularsi nella medesima persona fisica esclusivamente le cariche di Segretario e Tesoriere.
Articolo 16 - Bilancio
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 17 - Utili di Gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 - Foro competente
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.
Articolo 20 - Disposizioni residuali
Per disciplinare ciò che non sia previsto del presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci.
Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle Leggi in materia.
F.to PATRIZIA BONATI
F.to ROSELLA CIGOGNETTI
F.to RITA MARCANGELO in LOMBARDO
F.to ANDREA LOMBARDO
F.to ALESSIA SEMERARO
F.to MAURIZIO STAGNI
(LS) F.to dott. FURIO GELLETTI - Notaio